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Il sindaco di Sezze Sergio Di Raimo   non ha atteso troppo per emettere una ordinanza di custodia, mantenimento e addifamento dei cani dopo l’episodio avvenuto nei giorni scorsi ai danni del vice sindaco Antonio Di Prospero e quello di due settimane fa in via della Resistenza. Il primo cittadino nella premessa afferma “che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate all’animale stesso e che chiunque a qualsiasi titolo accetti di tenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo”. Richiamando poi la legge 281/91 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” e le disposizioni contenute nell’ordinanza del ministero della salute del 06.08.2013, Di Raimo ordina a chiunque detenga o possegga un cane di: utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le specifiche aree destinate ed individuate sul territorio comunale; portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone, animali o su richiesta degli agenti di Polizia locale o di altre forze di polizia; adeguare la recinzione di pertinenza in modo tale da impedire che l’animale possa scavalcarla ovvero superarla con la testa e/o introdurvi le fauci verso l’esterno al fine di evitare la fuga o di arrecare danno a terzi; avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci e di raccoglierle; provvedere a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi per i cani inseriti nel registro dei cani dichiarati a rischio di elevata aggressività, ai sensi art.3 dell’ordinanza del ministero della salute del 06.08.2013; in caso di sosta di autoveicolo l’obbligo di disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all’interno, evitando al tempo stesso che l’animale possa fuoriuscire con la testa; non lasciare libere e condurre in luoghi frequentati dal pubblico cagne nel periodo del calore. Inoltre fa divieto di “possedere o detenere cani dichiarati a rischio elevato di aggressività (ai sensi art.3 della citata ordinanza): ai delinquenti abituali o per tendenza; a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quarter, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall’art. 2 della legge 20 luglio 2004, n.189; ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente. Sanzioni penali previste dalla Legge e amministrative, citate nel Regolamento di Polizia sui Cani e piccoli animali d’affezione, approvato con deliberazione C.C. n. 57 del 23.11.2001. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le sanzioni da € 25,00 ad € 500,00, secondo la gravità dei casi. Nei casi più gravi ove emerga la necessità di tutelare la pubblica incolumità il responsabile, detentore o possessore del cane, verrà denunciato ai sensi dell’art.650 Codice penale.

Pubblicato in In Evidenza