Riceviamo e pubblichiamo un nuovo intervento di Vittorio Accapezzato sui lavori sospesi al Belvedere di Sezze.
"Tutti noi abbiamo la consapevolezza di cosa sia un prospetto, ma scegliere per definire quale sia il titolo edilizio necessario quando si debba modificare un prospetto non è cosa facile. Il d.lgs. 222/2016 riporta, ogniqualvolta si operi una alterazione dello stato esteriore degli edifici, ricorre la necessità di fare richiesta su domanda di parte con risposta amministrativa se l’intervento sia conforme o no agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio. La variazione di prospetto con opere edilizie che riguarda la facciata di un edificio, è assimilabile al capovolgimento di un aspetto visivo di una piazza, largo o belvedere. L’inserimento di un manufatto esterno allo spiazzo viene a mutare il profilo estetico architettonico della zona tale da poterla deturpare. Pertanto un intervento edilizio, che riguarda la costruzione di un monumento, comporta una modifica visiva alterando la visione preesistente di una piazza. In pratica è una modifica di prospetto che forse potrebbe rientrare alla necessità di ottenere il permesso di costruire, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 tramutandosi in SCIA. Il progetto del monumento a San Lidano d’Antena nasce dalla convinzione degli autori di arricchire una piazza ma non è mai semplice confrontarsi con il passato. Quando si costruisce su un sito di grande rilievo paesaggistico o archeologico c’è sempre il rischio di fare troppo o, al contrario, di fare troppo poco. Le presunte incongruenze relative sia alle procedure amministrative che ai pareri assentiti, richieste agli Uffici competenti dal consigliere Rita Palombi di procedere alle conseguenti verifiche e di annullare gli atti amministrativi in sede di autotutela, sono state accolte e fatto ritenere all’ufficio tecnico che sussiste l'esigenza di un approfondimento in ordine agli aspetti che riguardano l'iter procedimentale e più in particolare l'iter di formazione del titolo sulla base dei quali sono in corso di realizzazione i lavori ordinando la sospensione dei lavori. L’Opera non deve essere analizzata solo sulle procedure amministrative messe in dubbio, ma osservata e analizzata, se è ammissibile e rispondente alle norme Tecniche del Piano Regolatore Generale di Sezze attualmente vigente. Sono soprattutto queste regole urbanistiche che vietano l’opera. Il Belvedere della piazza del Duomo non si presta a questo tipo di trasformazione. Non basta il parere paesaggistico. Lo recita bene l’articolo 31 ZONA A CONSERVAZIONE E RISANAMENTO: “Tutta la zona di cui al titolo è sottoposta al vincolo di conservazione dello stato attuale in tutte le parti che la compongono (case, strade, .piazze, edifici pubblici ecc.) per mantenere il carattere dell’ambiente architettonico ed urbanistico. Gli unici interventi ammessi sono quelli diretti ai miglioramenti delle condizioni di abitabilità del vecchio centro attraverso il risanamento delle costruzioni malsane”. L’edificazione del monumento non è conservazione e né risanamento".