Comunicato stampa ANFFAS MONTI LEPINI
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In data 18 settembre u.s. Anffas Monti Lepini, su parere e con il supporto del Centro Studi Giuridici e Sociali di Anffas Nazionale, si è rivolta al Comune di Sezze (LT) per richiedere l’annullamento del “Regolamento rilascio contrassegno di parcheggio per disabili”, pubblicato lo scorso 9 agosto ed oggetto, in queste ultime settimane, di un acceso dibattito. A suscitare scalpore, nel dettaglio, è l’art. 8 di tale Regolamento in quanto prevede espressamente che “gli stalli di sosta destinati ai portatori di handicap possono essere assegnati e numerati ad personam solo agli aventi requisiti in possesso di patente di guida ed intestatari del mezzo”. Tale disposizione appare assolutamente illegittima, giacché contrastante con la normativa nazionale in materia, nonché discriminatoria. Dal punto di vista normativo, la disposizione a cui fare riferimento è, infatti, l’art. 381, comma 5, del DPR 495/92, il quale prevede che “nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili” del soggetto autorizzato ad usufruirne (…). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili”. Dalla lettura della norma si deduce, dunque, che tale agevolazione può essere concessa dal Comune quando:
- sussistono particolari condizioni di invalidità della persona interessata;
- venga richiesta dalla persona già titolare del contrassegno;
- la persona interessata non dispone di uno spazio di sosta privato accessibile e fruibile;
- si tratti di una zona ad alta densità di traffico.
Non si prevede, invece, che la persona richiedente sia titolare di una patente di guida o in possesso di un autoveicolo. Alla luce di quanto fin qui esposto, è, allora, evidente come il Regolamento approvato dal Comune di Sezze, con specifico riferimento all’art. 8, non soltanto è contrario con quanto previsto dalla legge in materia, andando a determinare dei requisiti di accesso al beneficio differenti rispetto a quelli individuati all’art. 381, comma 5, DPR n. 495/92, ma è anche discriminatorio, in quanto va, a priori e del tutto ingiustificatamente, ad agevolare una particolare categoria di persone con disabilità (ossia i titolari di patente di guida ed autoveicolo) e contestualmente a svantaggiarne un’altra (coloro che non ne sono titolari). In conclusione, stante l’assoluta illegittimità dell’art. 8 del Regolamento in esame nonché i profili gravemente discriminatori dello stesso, Anffas Monti Lepini si è rivolta al Comune di Sezze per richiedere un tempestivo intervento e, quindi, l’annullamento dell’atto in oggetto, auspicando che si possa aprire nel più breve tempo possibile un tavolo di confronto sul tema.